Il datore di lavoro, secondo gli articoli 36 e 37 del D.lgs. 81/08, deve provvedere affinché tutti i lavoratori ricevano un’idonea formazione ed informazione sulla sicurezza

Il 21 dicembre la “Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano” ha validato due accordi, relativi l’aggiornamento dei programmi formativi riguardanti i Datori di Lavoro che svolgono direttamente la funzione di R.S.P.P. (art. 34 comma 2 Dlgs), Dirigenti e Preposti (art. 37 comma 7) e Lavoratori (art. 37 comma 2). Tale accordo pubblicato sulla G.U  n. 8 del l’ 11 gennaio 2012, ha dato attuazione alle disposizioni contenute nel Dlgs 81/08 in materia di formazione  inerente la sicurezza sui luoghi di lavoro, introducendo sostanziali novità , di seguito illustrate nei punti fondamentali.

Le Aziende sono state classificate, facendo riferimento al Codice Ateco di appartenenza , in tre fasce di rischio: rischio alto, medio e basso, collegando a tali livelli i relativi “monte ore” per la formazione .

In particolare è previsto un modulo generale comune di 4 ore integrato da uno o più moduli in funzione della classificazione ATECO dell’azienda fino al raggiungimento del numero di ore complessivo seguente:

  • RISCHIO BASSO ‐ 8 ore
  •  RISCHIO MEDIO ‐ 12 ore
  • RISCHIO ALTO ‐ 16 ore